Congedo papà

I tuoi diritti

Anche al padre lavoratore sono riconosciuti dei diritti. Nonostante il nostro ordinamento non sia ancora al passo con altri paesi europei per quel che riguarda la tutela degli uomini al momento della nascita di un figlio, l’Italia sta diventando sempre più un paese a portata di papà.

Il primo riconoscimento del congedo papà si è avuto con la legge numero 92/2012, cd. legge Fornero, che ha previsto per il padre lavoratore due speciali forme di congedo: uno obbligatorio (di un giorno) e uno facoltativo (di due giorni), alternativi rispetto al congedo di maternità da godere entro il quinto mese di vita del figlio. Sull’estensione del congedo papà è intervenuta successivamente la legge di stabilità 2016 che ha aumentato il numero di giorni di congedo obbligatorio da uno a due.

La legge di stabilità 2017 è tornata in materia di tutela dei diritti del padre lavoratore: sono stati confermati i due giorni di congedo obbligatorio e i due giorni di congedo facoltativo. Ma non solo: sono stati messi in cantiere per il 2018 due ulteriori giorni di congedo obbligatorio, che quindi diventeranno quattro.

Al congedo possono accedere i padri lavoratori, anche adottivi e affidatari, per eventi parto, adozione e affidamenti che hanno avuto luogo a partire dall’1 gennaio 2013. Almeno sino all’approvazione di un’apposita normativa sono esclusi i dipendenti pubblici. Sia il congedo papà obbligatorio sia quello facoltativo sono retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione globale e con accredito dei contributi figurativi.

Il congedo papà non va confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui la donna non usufruisca della tutela (deceduta o gravemente inferma), il figlio sia stato affidato in modo esclusivo al padre o sia stato abbandonato dalla madre.

Il congedo parentale, infine, è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori per una durata complessiva massima di dieci mesi (in alcuni casi undici), cumulabili tra mamma e papà, con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.

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